In quest’ultimo contributo sulle misure previste dal DL Cura Italia, trattiamo il premio previsto per i lavoratori dipendenti che, nel mese di marzo 2020, hanno continuato a lavorare presso la sede di lavoro.
Infatti, se molte attività sono sospese o hanno previsto la possibilità che i propri dipendenti possano lavorare in smartworking, vi sono situazioni (pensiamo alla filiera alimentare) in cui i lavoratori dipendenti devono continuare a recarsi alla propria sede di lavoro, con i relativi rischi sanitari connessi.
Per ricompensare l’utilissima opera di tali lavoratori, l’articolo 63 del Decreto-Legge 18 del 17.03.2020 riconosce agli stessi un premio pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti, nel predetto mese, nella propria sede di lavoro.
I lavoratori, per poter usufruire del beneficio, devono avere i seguenti requisiti:
- essere titolari di redditi di lavoro dipendente;
- avere avuto, nell’anno 2019, un reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro;
- aver lavorato presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.
Il contributo in oggetto, così come gli altri indennizzi, non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riconosciuto automaticamente dai sostituti d’imposta, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.