#coronavirus 9 – 100 € per i dipendenti impiegati presso la sede di lavoro

Sede di lavoro

In quest’ultimo contributo sulle misure previste dal DL Cura Italia, trattiamo il premio previsto per i lavoratori dipendenti che, nel mese di marzo 2020, hanno continuato a lavorare presso la sede di lavoro.

Infatti, se molte attività sono sospese o hanno previsto la possibilità che i propri dipendenti possano lavorare in smartworking, vi sono situazioni (pensiamo alla filiera alimentare) in cui i lavoratori dipendenti devono continuare a recarsi alla propria sede di lavoro, con i relativi rischi sanitari connessi.

Per ricompensare l’utilissima opera di tali lavoratori, l’articolo 63 del Decreto-Legge 18 del 17.03.2020 riconosce agli stessi un premio pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti, nel predetto mese, nella propria sede di lavoro.

I lavoratori, per poter usufruire del beneficio, devono avere i seguenti requisiti:

  • essere titolari di redditi di lavoro dipendente;
  • avere avuto, nell’anno 2019, un reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro;
  • aver lavorato presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Il contributo in oggetto, così come gli altri indennizzi, non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riconosciuto automaticamente dai sostituti d’imposta, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

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