Detrazione 50% per acquisto box pertinenziale

L’acquisto del box o del posto auto è indubbiamente utile sia per chi acquista un nuovo immobile sia nel caso di un separato e successivo atto al fine di completare l’investimento.

Ai sensi della lettera d) dell’articolo 16-bis comma 1 del TUIR, è possibile beneficiare di una detrazione IRPEF pari al 50% del costo sostenuto per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali a unità immobiliari residenziali, anche non prima casa.

Se l’autorimessa o il posto auto sono realizzate da un soggetto terzo, come ad esempio un’impresa di costruzione, le spese di realizzazione devono essere comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.

In particolare, nel costo di realizzazione del garage o del box pertinenziale rientrano:

  • Spese di progettazione; 
  • Spese di esecuzione dei lavori;
  • Compensi sostenuti per la relazione di conformità alle vigenti leggi;
  • Imposte versate per le concessioni, per le autorizzazioni, per le denunce di inizio lavori;
  • Oneri di urbanizzazione. 

Non rilevano ai fini della detrazione, invece, i costi sostenuti per l’acquisto dell’area su cui sorge l’autorimessa o il posto auto.

La condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è, in qualsiasi caso, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box (o il posto auto) che deve obbligatoriamente sussistere all’atto di acquisto della pertinenza.

Per poter accedere alla detrazione è necessario che, all’atto di acquisto della pertinenza, emerga il vincolo pertinenziale.

In merito alla tipologia di pagamento che il contribuente deve effettuare per accedere alla detrazione, l’Agenzia delle Entrate ha modificato la propria opinione in materia.

La norma prevede che i pagamenti debbano essere effettuati con il cosiddetto bonifico parlante, cioè un bonifico bancario o postale, dal quale risulti nella causale del versamento il riferimento all’articolo 16-bis del TUIR, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.

Nella circolare numero 43 del 18.11.2016, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso in cui il pagamento per l’acquisto del box auto non sia stato disposto mediante bonifico, il contribuente può ugualmente fruire della detrazione a condizione che nell’atto notarile siano riportate le somme ricevute dall’impresa che ha ceduto il box pertinenziale e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il venditore attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.

Infine, nel caso in cui il contribuente ceda l’autorimessa o il posto auto prima di completare la detrazione, il diritto alla detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, si trasferisce automaticamente, per le rate residue, in capo all’acquirente, salvo diverso accordo delle parti che deve essere obbligatoriamente risultare nel contratto di compravendita.

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