DL Rilancio – 1: Il reddito di emergenza

Il Reddito di Emergenza (o REM) è la misura più attesa da tutti coloro i quali sono rimasti esclusi dagli indennizzi previsti dal DL Cura Italia.

Il Reddito di Emergenza viene introdotto dall’articolo 82 del DL Rilancio (Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020) ed è una misura di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà e in possesso di determinati requisiti economici, patrimoniali e reddituali.

AMMONTARE DEL BENEFICIO

Il beneficio economico riconosciuto dal Reddito di Emergenza, erogato per due mensilità (maggio/giugno, se la domanda viene presentata a maggio, e giugno/luglio, se la domanda viene presentata a giugno), è determinato in un ammontare pari a 400 Euro mensili, moltiplicati per un coefficiente che varia in base alla composizione del nucleo familiare.

Ecco alcuni esempi di calcolo del beneficio riconosciuto con il Reddito di Emergenza:

  • Un adulto – 400 Euro mensili;
  • Due adulti – 560 Euro mensili;
  • Due adulti e un minorenne – 640 Euro mensili;
  • Due adulti e due minorenni – 720 Euro mensili;
  • Tre adulti e due minorenni – 800 Euro mensili.

REQUISITI

La normativa ha posto stringenti requisiti per accedere al Reddito di Emergenza, cioè:

  1. residenza in Italia al momento della domanda;
  2. un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio (vedi paragrafo precedente);
  3. un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 31.12.2019) inferiore a una soglia di Euro 10.000, accresciuta di Euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di Euro 20.000; 
  4. un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad Euro 15.000.

INCOMPATIBILITA’

Inoltre, il Reddito di Emergenza è incompatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del DL Rilancio oppure di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL Cura Italia, cioè:

  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS;
  • liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori agricoli;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori domestici.

Inoltre, il Reddito di Emergenza non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

  1. essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  2. essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente (quindi, anche la NASPI) la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
  3. essere percettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge n. 4 del 2019, ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge;
  4. trovarsi in stato detentivo.

COME RICHIEDERLO 

La domanda per la richiesta del Reddito di Emergenza deve essere presentata all’INPS entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, attraverso il sito internet dell’INPS oppure avvalendosi dei CAF o dei patronati.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...