Il lavoratore dipendente che nell’anno precedente ha avuto più rapporti di lavoro, oltre al conguaglio delle imposte dovute per l’anno oggetto di dichiarazione, dovrà preoccuparsi anche del versamento degli acconti per l’anno corrente.
QUANDO SONO SOGGETTO AL VERSAMENTO DI ACCONTI?
In particolare, l’acconto IRPEF è dovuto se il contribuente nella dichiarazione dell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente) ha un’imposta netta da versare, come nel caso di Gabriele.
QUANTO DEVO VERSARE DI ACCONTO?
L’acconto si può calcolare con due diversi metodi:
- Metodo storico, che prevede il pagamento dell’acconto per un importo pari al 100% di quanto dovuto per l’anno precedente;
- Metodo previsionale, con cui il contribuente può rideterminare l’acconto dovuto sulla base di quanto prevede di dover versare nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.
Infatti, può accadere che il contribuente sappia di avere un’imposta a debito inferiore per l’anno corrente, in quanto non avrà più di un rapporto di lavoro oppure disponga di spese deducibili o detraibili da utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi.
In questo caso, il contribuente potrà omettere integralmente il versamento degli acconti oppure provvedere ad un pagamento parziale, sulla base dell’imposta netta “prevista”.
Qualora tali versamenti si rivelino, nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, insufficienti per soddisfare l’imposta effettivamente dovuta, resta salva per il contribuente l’opportunità di ricorrere al ravvedimento operoso, al fine di evitare sanzioni.
COSA CAMBIA CON IL CORONAVIRUS?
Al fine di agevolare i contribuenti che potrebbero subire una riduzione del reddito imponibile del 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica, il Decreto Liquidità favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti per l’anno 2020 utilizzando il metodo “previsionale”, prevedendo la non applicazione di sanzioni e interessi qualora lo scostamento, rispetto all’importo effettivamente dovuto, non superi il 20%.
QUANDO DEVO VERSARE L’ACCONTO?
L’acconto deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento, entro il 30 novembre o nella busta paga di novembre, se l’acconto è inferiore a 258 Euro;
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 258 Euro, di cui la prima pari al 40% dell’acconto dovuto, insieme al saldo (o entro il 30 giugno), e il restante 60% entro il 30 novembre (o nella busta paga di novembre).